COSA ACCADE QUANDO UN RAGAZZO DISABILE DIVENTA MAGGIORENNE

Notevoli semplificazioni introdotte con l’approvazione della Legge 114 del 11 agosto 2014

Prima dell’11 agosto 2014 un minore titolare di indennità di accompagnamento per una grave disabilità, anche se stabilizzata e ingravescente, doveva, al compimento dei 18 anni, sottostare ad una nuova valutazione dell’invalidità altrimenti veniva revocata l’indennità e non veniva concessa la pensione che gli spetterebbe come maggiorenne.

Con l’approvazione della Legge 114 – in particolare l’art. 25 “Semplificazione per i soggetti con invalidità” -però, per fortuna, qualcosa è cambiato. L’art. 25 comma 5 sancisce, infatti, che “ai minori già titolari di indennità di frequenza, che abbiano provveduto a presentare la domanda in via amministrativa entro i sei mesi antecedenti il compimento della maggiore età, sono riconosciute in via provvisoria, al compimento del diciottesimo anno di età, le prestazioni erogabili agli invalidi maggiorenni. Rimane fermo, al raggiungimento della maggiore età, l’accertamento delle condizioni sanitarie e degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore”.

L’art. 25 comma 6 sancisce, inoltre, che “ai minori titolari dell’indennità di accompagnamento per invalidi civili di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, ovvero dell’indennità di accompagnamento per ciechi civili di cui alla legge 28 marzo 1968, n. 406, e alla legge 27 maggio 1970, n. 382, ovvero dell’indennità di comunicazione di cui all’art. 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, nonché ai soggetti riconosciuti dalle Commissioni mediche, individuate dall’art. 20, comma 1, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, affetti dalle patologie di cui all’art. 42-ter, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono attribuite al compimento della maggiore età le prestazioni economiche erogabili agli invalidi maggiorenni, senza ulteriori accertamenti sanitari, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti previsti dalla normativa di settore”. Al raggiungimento della maggiore età, dunque, è prevista la sola necessità dell’accertamento dei requisiti socio-reddituali (modello AP70) per attribuire il diritto alle prestazioni economiche erogabili agli invalidi maggiorenni, quindi senza ulteriori accertamenti sanitari.

Al di là della semplificazione nel riconoscimento delle indennità al disabile una volta diventato maggiorenne, esistono alcune difficoltà che il genitore deve sempre affrontare per poter continuare a tutelare l’interesse del proprio figlio. Se infatti, finché il figlio è minorenne, il genitore ne è tutore e può quindi assisterlo o sostituirlo, in caso di incapacità totale, nell’esecuzione dei propri interessi e di atti amministrativi ordinari o straordinari (es. compravendita di un immobile), al compimento della maggiore età questo “automatismo” decade. Per la legge italiana, infatti, ogni cittadino maggiorenne è considerato capace di agire, ovvero capace di compiere atti giuridici validi; per poter agire in nome e per conto del proprio disabile il genitore, o altro tutore, dovranno richiedere una sentenza del Tribunale che dovrà sancire l’interdizione o l’inabilitazione dell’adulto portatore di handicap all’esercizio dei propri diritti civili. Nel primo caso il tutore diviene il rappresentante legale dell’interdetto esattamente come se quest’ultimo fosse minorenne, nel secondo caso l’inabilitato può compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione da solo, mentre deve essere affiancato dal curatore per gli atti di straordinaria amministrazione e necessita sempre per questi ultimi, della autorizzazione del giudice tutelare.

PER APPROFONDIRE:
Testo completo Legge 11 agosto 2014, n. 116

Disabili maggiorenni: decadono i benefici?

Disabile maggiorenne: accumulo accompagnamento e pensione di invalidità?

Bibliografia :  Testo tratto dal sito www.disabili.com

Nota : Nell’articolo riportato manca la figura dell’Amministratore di Sostegno che di fatto la forma è quella più impiegata. Per ulteriori informazioni riportiamo il testo della Legge n.6/2004.  sito http://www.amministratoridisostegno.com.

Legge n. 6/2004

  • A chi è rivolta la nuova legge istitutiva dell’Amministratore di Sostegno

A tutte le persone che per effetto di una menomazione sia fisica che psichica si trovano nell’impossibilità di provvedere, anche in via temporanea, ai propri interessi (anziani, disabili fisici o psichici, alcolisti, tossicodipendenti, malati) e che non hanno la piena autonomia nella vita quotidiana.

  • Finalità della legge

Tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente in grado di andare incontro alle loro esigenza, anche aiutandole ad affrontare problemi concreti (come acquistare, vendere, affittare un appartamento o investire somme di denaro).

Per questa ragione il ricorso per la nomina dell’amministrazione di sostegno deve specificare l’atto o le tipologie di atti per il quale è richiesta l’assistenza.

  • Chi può fare la richiesta (ricorso)

Il ricorso può essere presentato direttamente al Giudice Tutelare, in alcuni casi anche senza avvocato, da:

  1. beneficiario (persona interessata), anche se incapace;
  2. familiari entro il 4° grado: genitori, figli, fratelli o sorelle,nonni, zii, prozii, nipoti, cugini;
  3. gli affini entro il 2° grado: cognati, suoceri, generi, nuore;
  4. il Pubblico Ministero;
  5. il Tutore o Curatore.
  • Chi deve fare la richiesta (ricorso)

I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e nell’assistenza della persona, venuti a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l’apertura del procedimento di ammininistrazione di sostegno, sono obbligati ad proporre il ricorso al Giudice Tutelare.

  • Quando fare la richiesta (ricorso)

Per chiedere la nomina di un amministratore non è sufficiente che la persona sia incapace: occorre che vi sia pure un interesse attuale e concreto al compimento di atti per i quali è necessario l’amministratore di Sostegno e che l’interessato non potrebbe compiere da solo.

  • A chi fare opposizione al ricorso

Alla Corte d’Appello a norma dell’art. 739 cpc; contro il decreto della Corte d’Appello alla Cassazione.

  • A chi rivolgersi

Per informazioni direttamente al Tribunale di competenza o allo Sportello ADS presente presso i vari Tribunali, attraverso la posta elettronica.

  • A chi indirizzare la richiesta (ricorso)

Il ricorso deve essere presentato al Giudice Tutelare (esempio del ricorso si ritira presso il Tribunale stesso o può essere scaricato dal sito) del luogo ove vive abitualmente la persona interessata (se ricoverata permanentemente presso una residenza per anziani o altra struttura è competente il Giudice del luogo di ricovero).

Il ricovero temporaneo (es. per riabilitazione) invece non influisce sul luogo ove presentare la domanda, che resterà determinato in base alla residenza).

  • Durata dell’incarico

La durata dell’incarico di Amministratore di Sostegno può essere a carattere:

  1. temporaneo,
  2. indeterminato,

vedi art. 405 comma 5 n. 2 del Codice Civile.

Il decreto emesso del Giudice decide la durata dell’incarico e i poteri attribuiti all’Amministratore di Sostegno. Detto decreto viene annotato nei registri di stato civile del comune di residenza e di nascita del beneficiato a margine del suo atto di nascita. Il decreto che dispone l’Amministrazione di Sostegno e delimita i poteri dell’ADS può sempre essere modificato per esigenze che si manifestino nel corso della vita del soggetto interessato.

L’amministratore di sostegno, dopo la nomina, presta il giuramento di svolgere il proprio incarico con fedeltà e diligenza e da quel momento può iniziare a svolgere la sua funzione. L’amministrazione di sostegno può sempre essere revocata qualora ne vengano meno i presupposti che la hanno necessitata o se essa si riveli non idonea a realizzare la tutela del beneficiario.

  • Poteri dell’amministratore e limiti del beneficiario

I poteri dell’amministratore di sostegno, vengono plasmati dal decreto di nomina (emesso dal Giudice Tutelare) nel quale vengono definiti gli atti specifici che l’amministratore può compiere in nome e per conto del beneficiario e gli atti che possono essere compiuti in assistenza. Il giudice con la sua decisione deve proteggere la persona, i suoi bisogni e rispettare le sue richieste nei limiti della tutela della persona stessa. A seguito dell’istituzione della misura di protezione, il beneficiario conserva in ogni caso una sfera di capacità, con riguardo a due categorie di atti: – gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana (art. 409 c.c.) – gli atti per i quali la sua capacità non ha subito limitazioni.

  • Cosa contiene il decreto di nomina

Il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno deve contenere:

  1. Le generalità della persona beneficiaria e dell’Amministratore di sostegno,
  2. La durata dell’incarico che può essere anche a tempo indeterminato,
  3. L’oggetto dell’incarico e degli atti che l’Amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario,
  4. Gli atti che il beneficiario può compiere solo con l’assistenza dell’amministratore di sostegno,
  5. I limiti, anche periodici, delle spese che l’Amministratore di sostegno può sostenere con l’utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità,
  6. La periodicità con cui l’Amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l’attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

Testo tratto dal sito http://www.amministratoridisostegno.com.